Riportiamo di seguito l’ordinanza della Capitaneria di Porto di Chioggia nr.20/2011, che approva e rende esecutivo l’allegato “Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti delle navi e dei galleggianti nel porto di Chioggia”.
Segnaliamo che nell’ambito portuale di Chioggia, così come definito nell’art. 1 comma 1 e 2, è consentito navigare a vela, evitando per quanto possibile il bordeggio e comunque dando la precedenza alle navi che impegnano in entrata ed in uscita il canale di accesso al porto, ai servizi tecnico-nautici nonché ai traghetti/vaporetti dell’ACTV che effettuano servizio pubblico di linea interessante l’ambito portuale di Chioggia. Restano invariate, ad eccezione delle circostanze sopradescritte le regole della COLREG ’72.
La navigazione a vela nei canali marittimi lagunari è consentita con l’osservanza delle seguenti norme particolari tenendo inoltre conto della abilitazione alla navigazione che ciascuna unità possiede secondo la propria categoria di costruzione:
Le unità a vela tipo “deriva” (es. Optimist, laser, dinghy, snype ecc. – “gruppo eterogeneo di imbarcazioni di piccole dimensioni, non cabinate..”), devono muoversi solo con la presenza di apposita unità di assistenza a motore (massimo gruppi di cinque unità) dal punto di partenza fino al punto di arrivo, con rotta diretta.
Qualora si presentino situazioni critiche di traffico o ambientali tali da rendere difficoltoso il traino/rimorchio di piccole derive utilizzate per attività di scuola vela, il trasferimento da e per la zona di mare destinata a tale attività dovrà essere prudenzialmente effettuato con unità di assistenza affiancata e la presenza di istruttore a bordo;
Alle restanti unità a vela l’entrata e l’uscita nel porto di Chioggia sono consentite navigando esclusivamente con motore acceso e a vele bianche (con randa e fiocco), mostrando i fanali ed i segnali previsti dal Regolamento Internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare (COLREG ‘72) e percorrendo il canale con rotta diretta evitando il bordeggio.
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