Il Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Chioggia ordina, per quanto di competenza e ai soli fini della sicurezza della navigazione, nella porzione del bacino di Vigo delimitata dai vertici aventi le seguenti coordinate geografiche:
A) LAT 45°13.412’ N – LONG 012°16.865’ E (pontile c.d. “delle suore”);
B) LAT 45°13.416’ N – LONG 012°16.882’ E (bricole ormeggio MM.NN. Guardia Costiera)
C) LAT 45°13.402’ N – LONG 012°16.885’ E (banchina CP);
come meglio individuato nell’allegata planimetria che costituisce parte integrante del presente provvedimento, è interdetta la navigazione, la sosta e l’ancoraggio a tutte le unità ad eccezione del transito di quelle che per dimensioni e caratteristiche tecniche e strutturali siano autorizzate a navigare in Canal Vena di Chioggia. Queste ultime, oltre a rispettare i limiti di velocità già previsti dai provvedimenti in premessa richiamati, devono seguire rotte chiare e dirette, evitando, tranne per i casi di necessità ed urgenza, di evoluire o effettuare manovre tali da intralciare anche temporaneamente il sicuro accesso al Canal Vena. Non soggiacciono al suddetto divieto i soli mezzi nautici della Guardia Costiera, delle forze di Polizia e di pronto soccorso nell’esercizio delle funzioni istituzionali.
Clicca qui per visualizzare l’ordinanza.