Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA
ORDINANZA N° 69/2017
II Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Chioggia
VISTA la nota n° 399 in data 05/12/2017 e ss.mm.ii. della “CO.M.AR. S.c.a.r.l.”, con la quale viene
comunicato che, nell’ambito degli interventi per la realizzazione dell’opera “MO.S.E.”, si darà luogo
allo spostamento del canale navigabile;
VISTE le precedenti Ordinanze n° 72/2010 in data 11/11/2010 e 52/2017 in data 18/09/2017 di questa
Capitaneria di Porto;
VISTE l’Ordinanza n° 58/2017 in data 10/10/2017 di questa Capitaneria di Porto;
RAVVISATA la necessità di disciplinare la navigazione al fine di tutelare la sicurezza della navigazione e diprevenire eventuali incidenti a salvaguardia della vita umana in mare, nonché di garantire
contemporaneamente il regolare svolgimento dei lavori;
SENTITA la locale Corporazione dei Piloti del Porto di Chioggia e Porto Levante;
VISTI gli artt. 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione nonché l’art. 59 del relativo Regolamento di
esecuzione;
R E N D E N O T O
Che il giorno 13/12/2017, avrà luogo il riposizionamento del canale navigabile posto tra le dighe del porto di Chioggia come da planimetria in allegato parte integrante della presente ordinanza
O R D I N A
ARTICOLO 1
Al termine delle operazioni di cui al rende noto, l’allegato all’Ordinanza n° 52/2017 citata in premessa sarà da intendersi sostituito con l’allegato al presente provvedimento.
In pari data l’ordinanza n° 58/2017 in data 10/10/2017 sarà da intendersi abrogata.
ARTICOLO 2
I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell’art. 1164 del Codice della Navigazione ovvero delle altre leggi speciali, in particolare dell’art. 53 del D.lgs. 18 luglio 2005 n° 171, se alla condotta di unità da diporto, ovvero del combinato disposto dall’art. 10 lett. b) e art. 11 del D.lgs n.4 del 09/01/2012 “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’art. 28 della Legge n. 96 del 04/06/2010” qualora la violazione inerisca il divieto di esercizio di qualsiasi attività di pesca e saranno comunque ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare in conseguenza dell’inosservanza delle disposizioni impartite.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’Albo della Capitaneria di Porto di Chioggia e l’inclusione nel sito internet www.guardiacostiera.gov.it/chioggia, alla sezione “Ordinanze”.
Chioggia, 12 dicembre 2017
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Giuseppe CHIARELLI
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa
(art. 3, comma 2, D.Lgs. del 12.02.93, n° 39)